La nuova disposizione si riferisce a tutti gli iscritti, purché pensionati, i quali svolgono attività professionale in relazione alla quale non abbiano ulteriore copertura previdenziale obbligatoria rispetto a quella versata all’ENPAF (ad es. i titolari, i soci, i collaboratori di impresa familiare e gli associati agli utili di farmacia privata, gli esercenti attività professionale in regime di lavoro autonomo).La misura permette di chiedere la riduzione del 33,33% o del 50% del contributo previdenziale, ed è rivolta a soggetti che fino ad oggi erano, invece, obbligati a versare il contributo previdenziale in misura intera, anche dopo il pensionamento.La norma è in vigore dal 1° gennaio 2019, ed è quindi possibile già dall’anno corrente presentare, entro il 30 settembre, la domanda di riduzione contributiva nella misura prescelta. E’ possibile leggere la circolare Enpaf QUI Il modulo per la richiesta è disponibile QUI
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