ALLEGATI
14042 - Modifiche all’art. 4 del D.L. 44-2022. Dal 2 novembre 2022 cessa ex lege l’obbligo vaccinale per i sanitari
Circolare Fofi n.14011 - Aggiornamento delle indicazioni sul richiamo con vaccini a RNA-bivalenti nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (quinta dose)
14002 - ISS: aggiornamento delle indicazioni su vaccinazione contro SARS-CoV-2 in gravidanza e allattamento.
13828 - Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster)
Circolare Fofi n. 13635 AIFA chiarimenti intervallo temporale dose booster
Il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti su 4 questioni: i termini dai quali decorre l’obbligo della dose di richiamo ai sanitari vaccinati con ciclo primario; decorrenza per l’obbligo per i sanitari mai vaccinati che hanno contratto l’infezione; decorrenza per l’obbligo vaccinale per i sanitari che hanno contratto l’infezione entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose; decorrenza per obbligo vaccinale per i sanitari che hanno contratto l’infezione successivamente al completamento del ciclo primario.LA NOTA DEL MINISTERO LA CIRCOLARE FOFI Fonte: Il Farmacista Online.it
Disponibili Domande frequenti - FAQ sul sito della Federazione degli ordini dei Farmacisti Italiani:- L’OBBLIGO VACCINALE AI SENSI DEL NOVELLATO ART. 4 DEL D.L. 44/2021 RIGUARDA TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO?- GLI ISCRITTI GIÀ SOSPESI CON ATTI DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENTI ASL IN FORZA DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTEMENTE VIGENTI DEBBONO ESSERE SOTTOPOSTI SIN DA SUBITO ALL’ACCERTAMENTO DA PARTE DEGLI ORDINI?- IN SEDE DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO TENUTO DALL’ORDINE TERRITORIALE SUSSISTE L’OBBLIGO VACCINALE? L’ORDINE COME DEVE VERIFICARE L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE DA PARTE DEGLI ISCRIVENDI?- COME DEVE SVOLGERSI IL PROCEDIMENTO, A CURA DEL COMPETENTE ORDINE TERRITORIALE E IN CONTRADDITTORIO CON IL PROFESSIONISTA, A SEGUITO DI ESITO “NON VALIDO” RESTITUITO DALLA Piattaforma Nazionale-DGC?- A CHI DEVE ESSERE TRASMESSA LA COMUNICAZIONE DELLA SOSPENSIONE PER INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO VACCINALE?- I SOGGETTI SOSPESI DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA A SEGUITO DI INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE POSSONO SVOLGERE ATTIVITA’ LAVORATIVA ALL’INTERNO DELLA FARMACIA O ESSERE ADIBITI A MANSIONI DIFFERENTI?- PER LA DURATA DELLA SOSPENSIONE IL PROFESSIONISTA HA COMUNQUE DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE?- LA SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA A SEGUITO DI INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE NON IMPEDISCE L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE?- IN QUALI CASI PERDE EFFICACIA LA SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA A SEGUITO DI INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE?- IN QUALI IPOTESI L’OBBLIGO VACCINALE NON SUSSISTE E LA VACCINAZIONE PUÒ ESSERE OMESSA O DIFFERITA?- I FARMACISTI ESENTATI DALL’OBBLIGO DI VACCINAZIONE POSSONO CONTINUARE A LAVORARE IN FARMACIA E IN PARAFARMACIA?
Disponibile Monografia aggiornata al 24 maggio 2021, In calce aggiornamento al 26 gennaio 2022.
COVID -19 - La vaccinazione in farmacia. VADEMECUM per i Farmacisti vaccinatori. Agg. 26 gen 2022
Quadro generale sul sito della CAMERA DEI DEPUTATI
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